Descrizione
Comune di Monasterace
il Sindaco
Visto l’articolo 75 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
Visto l’articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, applicabile ai referendum a norma dell’articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante «Disposizioni urgenti
per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025»;
R E N D E N O T O
che, con decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 31 marzo 2025, sono stati convocati per i giorni di domenica 8
giugno e di lunedì 9 giugno 2025 i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:
RE F E R E N D U M P O P O L AR E N. 1
Contratto di lavoro a tutele crescenti –
Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n.
87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte
costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio
2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118,
convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito
con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della
Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno
2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
RE F E R E N D U M P O P O L AR E N. 2
Piccole imprese –
Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale
«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui
licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108,
limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La
misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di
lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con
anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici
prestatori di lavoro.”?»
RE F E R E N D U M P O P O L AR E N. 3
Abrogazione parziale di norme in materia
di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato,
durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1,
limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma
comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza
delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31
dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e
alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle
parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,
in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo
21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
RE F E R E N DU M PO P OL AR E N. 4
Esclusione della responsabilità solidale
del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore
per infortuni subiti dal lavoratore dipendente
di impresa appaltatrice o subappaltatrice,
come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività
delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n.
106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con
modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle
imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
RE F E R E N D U M P O P O L AR E N. 5
Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni
dei tempi di residenza legale in Italia
dello straniero maggiorenne extracomunitario
per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
«Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da
cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente
disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della
Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?»
***
Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 7 giugno 2025.
LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 8 GIUGNO 2025, DALLE
ORE 7 ALLE ORE 23, E DI LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025, DALLE ORE 7 ALLE ORE 15.
Monasterace , addì 24 aprile 2025
I L S I N D A C O
D O T T . C A R L O A L B E R T O M U R D O L O
il Sindaco
Visto l’articolo 75 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
Visto l’articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, applicabile ai referendum a norma dell’articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante «Disposizioni urgenti
per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025»;
R E N D E N O T O
che, con decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 31 marzo 2025, sono stati convocati per i giorni di domenica 8
giugno e di lunedì 9 giugno 2025 i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:
RE F E R E N D U M P O P O L AR E N. 1
Contratto di lavoro a tutele crescenti –
Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n.
87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte
costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio
2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118,
convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito
con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della
Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno
2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
RE F E R E N D U M P O P O L AR E N. 2
Piccole imprese –
Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale
«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui
licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108,
limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La
misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di
lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con
anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici
prestatori di lavoro.”?»
RE F E R E N D U M P O P O L AR E N. 3
Abrogazione parziale di norme in materia
di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato,
durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi
«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1,
limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma
comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza
delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31
dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e
alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle
parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,
in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo
21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
RE F E R E N DU M PO P OL AR E N. 4
Esclusione della responsabilità solidale
del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore
per infortuni subiti dal lavoratore dipendente
di impresa appaltatrice o subappaltatrice,
come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività
delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione
«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n.
106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con
modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle
imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
RE F E R E N D U M P O P O L AR E N. 5
Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni
dei tempi di residenza legale in Italia
dello straniero maggiorenne extracomunitario
per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
«Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da
cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente
disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della
Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?»
***
Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 7 giugno 2025.
LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 8 GIUGNO 2025, DALLE
ORE 7 ALLE ORE 23, E DI LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025, DALLE ORE 7 ALLE ORE 15.
Monasterace , addì 24 aprile 2025
I L S I N D A C O
D O T T . C A R L O A L B E R T O M U R D O L O